Le misure predisposte dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ed estese all'intero territorio nazionale, riguardano anche il mondo dello sport.
L'art.2 del provvedimento governativo prevede, infatti, il divieto di "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico".
Nello specifico l'art. 3 interviene per modificare la lettera d) del precedente decreto - quello varato l'8 marzo 2020 - in questo senso: "Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale" dagli organismi sportivi competenti in vista delle competizioni sportive internazionali.
E ancora: "Resta consentito lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro".
Il documento in questione entra in vigore il 10 marzo e ha efficacia sino al 3 aprile 2020.