Permessi retribuiti per gli atleti lavoratori dipendenti
Procedura per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 28 bis, d.lgs. n. 36/2021, da parte degli atleti di alto livello aventi lo status di lavoratori dipendenti
Come noto, il d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., attraverso il nuovo articolo 28 bis (Allegato 1), ha introdotto un’importante novità per gli Atleti di alto livello che siano lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2024, infatti, agli Atleti paralimpici aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato, purché rientranti nella categoria del “più alto livello tecnico agonistico”, secondo la definizione prevista dal CIP e successivamente riportata, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.
L’equivalente del trattamento economico e previdenziale è rimborsato dal CIP ai rispettivi datori di lavoro che ne facciano richiesta, nei limiti di un milione di euro annui a decorrere dal 2024.
Potranno richiedere di usufruire dei suddetti permessi retribuiti tutti gli atleti che, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, partecipino ad eventi sportivi internazionali quali Paralimpiadi, Deaflympics, campionati mondiali, campionati europei, gare di coppa del mondo, o che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ai medesimi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale.
Nello specifico, per usufruire dei suddetti permessi, l’Atleta, tramite la Federazione di appartenenza, dovrà inviare allo scrivente Comitato, non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento dell’evento oggetto di convocazione, all’indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., quanto segue:
- copia della convocazione da parte della Federazione di appartenenza;
- copia del documento di identità dell’Atleta richiedente;
- il “Modulo permessi” (Allegato 2), che consta di due fogli, debitamente compilato e sottoscritto dall’Atleta e dalla Federazione nelle rispettive sezioni di competenza. Si precisa che l’Atleta, con la sottoscrizione del “Foglio 1”, dichiarerà, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa privacy necessaria al trattamento dei suoi dati personali nell’ambito della procedura in oggetto (Allegato 3).
Il Comitato, ricevuta la richiesta di attivazione ed effettuate le necessarie verifiche istruttorie, certifica o meno la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e ne dà contestuale comunicazione alla Federazione e all’Atleta.
All’esito della certificazione da parte del CIP, l’Atleta dovrà provvedere a trasmettere al proprio datore di lavoro apposita istanza per la richiesta di permesso nelle modalità e forme previste, affinché il datore di lavoro possa richiedere al CIP quanto versato al dipendente nei i giorni di permesso.
Si precisa, che il diritto di usufruire dei permessi retribuiti ex art. 28 bis, è riservato esclusivamente agli Atleti che rientrino nella categoria del “più alto livello tecnico agonistico”, come definito dal CIP nella Giunta Nazionale del 30 ottobre 2023: “ [..] rientrano nella categoria del “più alto livello tecnico-agonistico”, ai fini dell’applicazione dell’art. 28 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, coloro che vengano convocati dalle rispettive Federazioni Sportive per partecipare ai Giochi Paralimpici o Deaflympics, Campionati Mondiali, Campionati Europei, gare di Coppa del Mondo (o eventi equipollenti) e/o all’attività di preparazione tecnico agonistica finalizzata alla partecipazione ai suddetti eventi, quali raduni e/o tornei che prevedono una convocazione ufficiale da parte della Federazione”.
Si specifica, infine, che la norma prevede che il diritto in esame sia riservato solo a quegli Atleti che svolgano una disciplina sportiva inserita nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Deaflympics.
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