Whistleblowing
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Whistleblowing
Il whistleblowing è un’iniziativa all’insegna della trasparenza e della legalità, che consente ai dipendenti e ai soggetti terzi di segnalare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Illeciti o presunti tali, derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione Europea o di norme nazionali;
- atti o le omissioni a danno dell’Unione Europea, ossia le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illegale che lede gli interessi finanziati dell’Unione Europea ovvero gli atti o le omissioni che ledono la normativa sul mercato interno;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (anche presunti e non accertati) civili o penali;
- violazione di norme e Regolamenti del Comitato Italiano Paralimpico
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Hai già effettuato la segnalazione e desideri seguirne l'iter?
Clicca su segui la tua segnalazione e inserisci le credenziali fornite al termine della fase di invio.
Se vuoi inviare una segnalazione in forma scritta o orale attraverso la piattaforma informatica clicca qui.In alternativa, clicca qui per essere indirizzato al sito Whistleblowing dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora il segnalante:
- non abbia ricevuto riscontro alla segnalazione effettuata nei termini espressamente previsti dalla normativa;
- abbia fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, o alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Desideriamo promuovere la trasparenza ed elevati standard etici, quindi le tue informazioni sono preziose per noi.
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Cos'è
Whistleblowing (letteralmente: "soffiare nel fischietto") indica il contributo offerto da soggetti interni o esterni (whistleblower) alla Società volto alla individuazione e gestione di:
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violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo,
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illeciti civili, penali, amministrativi o contabili (anche presunti e non accertati);
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violazioni del Codice Etico e del Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“PTPC”);
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di illeciti rilevanti ex d. lgs. 231/2001 (anche presunti);
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violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali.
Quanto viene segnalato deve essere sempre attinente con l'attività della Società/Ente, basato su una solida cognizione dei fatti e delle circostanze evitando di riferire contenuti ingiuriosi, calunniosi o diffamatori che non saranno presi in considerazione, fatta salva ogni azione a tutela del danneggiato.
Sono da evitarsi in ogni caso segnalazioni con l'esclusivo intento di danneggiare o diffamare colleghi.
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Per saperne di più
FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER PREVISTE DALLA NORMATIVA ITALIANA
L’art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto l’articolo 54-bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata prevista nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
L’ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha emesso le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)" con la chiara indicazione che le segnalazioni, al fine di tutelare il segnalante, debbano essere trattate informaticamente con sistemi informatizzati e crittografici.
L’istituto del whistleblowing è stato da prima riformato dalla legge 179 del 30/11/2017, che ha modificato l’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 e l’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estendendo anche ai dipendenti di società private la possibilità di effettuare segnalazioni whistleblowing.
Il D. Lgs. n. 24/2023, attuando la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, ha modificato quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazioni whistleblowing.
In particolare, il D. Lgs. n. 24/2023 ha previsto una specifica tutela rivolta alle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
QUALI SONO I MIGLIORAMENTI PIÙ INCISIVI?
- ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione: oltre ai dipendenti, ai dirigenti, ai vertici e agli organi di controllo, possono effettuare segnalazioni anche i soggetti terzi ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i partner commerciali, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, gli azionisti, e in generale coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
- La segnalazione può essere effettuata dai soggetti sopra indicati anche qualora il rapporto con la Società non sia formalmente sussistente, ossia:
- quando il rapporto lavorativo non è ancora stato avviato (nella fase di selezione o recruiting);
- durante il periodo di prova;
- in seguito allo scioglimento e al termine del rapporto;
- ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione: la segnalazione può riguardare le violazioni o presunte tali del diritto dell’Unione Europea (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali); illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; violazioni (anche presunte) del d. lgs. n. 231/2001 e del Modello 231.
- Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
- Le segnalazioni devono essere presentate attraverso i «canali interni» che le società, con più di 50 dipendenti, devono obbligatoriamente attivare. Se:
- il canale di segnalazione interno non è stato attivato;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione e questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di temere un rischio ritorsione o un pericolo per il pubblico interesse;
può adire il «canale esterno» attivato da ANAC.
- L’elemento di maggiore innovazione a sostegno tanto del segnalante quanto dei soggetti comunque interessati che potrebbero essere destinatari di ritorsioni è il rafforzamento del sistema di protezione, che si articola nei seguenti principi:
- tutela della riservatezza;
- divieto di comportamenti ritorsivi;
- limitazione della responsabilità rispetto alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- possibilità di adire a misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.
- Il Gestore delle segnalazioni:
- deve rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento e di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;
- deve mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- deve fornire riscontro al segnalante sulla chiusura dell’attività istruttoria entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.
- ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione: oltre ai dipendenti, ai dirigenti, ai vertici e agli organi di controllo, possono effettuare segnalazioni anche i soggetti terzi ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i partner commerciali, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, gli azionisti, e in generale coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la Società in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
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FAQ
Chi può effettuare una segnalazione?Tutti i dipendenti, i dirigenti, i vertici, gli organi di controllo e i soggetti terzi, tra cui: i collaboratori a qualsiasi titolo, i consulenti, i fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i partner commerciali, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, gli azionisti e in generale coloro che, a qualsiasi titolo, operano per conto della Società e/o dell’Ente.Quali violazioni devono essere segnalate?Le segnalazioni trasmesse tramite la presente piattaforma possono avere ad oggetto:
- le violazioni di norme nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva, possono essere relative a: appalti pubblici; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- la commissione, anche presunta, di illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
- le violazioni del Codice Etico e del Piano anticorruzione;
- la commissione di illeciti rilevanti ex d. lgs. 231/2001;
- la violazione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001 e delle procedure aziendali.
Il segnalante deve fornire elementi concreti e circostanziati, basati sulla buona fede, per consentire alla Società ricevente i riscontri necessari. Si tenga presente che il segnalante deve fornire al Gestore delle segnalazioni indicazioni precise che consentano di avviare un processo di verifica e istruttoria interna; ogni documento fornito anonimamente non è utilizzabile come prova in un eventuale successivo contenzioso legale.Chi riceve le segnalazioni?Le segnalazioni inserite nella presente piattaforma sono ricevute sempre in forma confidenziale dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) preposto alla gestione dell'istruttoria.L’identità del segnalante è tutelata in fase di invio della segnalazione?Sì, la presente piattaforma Whistleblowing tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché dell’identità del segnalato e delle informazioni contenute all’interno della segnalazione stessa, al momento dell'invio di una segnalazione. I dati identificativi del segnalante non sono accessibili e conoscibili al gestore delle Segnalazioni.L’identità del segnalante è tutelata anche nel corso dell'istruttoria?Sì, il segnalante e il gestore delle segnalazioni possono interagire mediante l’utilizzo del presente portale, garantendo la riservatezza in tutti gli step di gestione della segnalazione.Sono ammesse segnalazioni anonime?La piattaforma ammette sia segnalazioni nominative che segnalazioni anonime.
La piattaforma consente di superare il limite della tradizionale segnalazione anonima, in quanto permette di stabilire un dialogo protetto con il segnalante, attraverso credenziali generate in modo random e non riconducibili allo stesso.
L’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo che non ricorra uno dei casi previsti da legge. L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso del segnalante.
Inoltre, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.In quali casi è possibile risalire all'identità del segnalante?Fermo restando quanto sopra, sono previsti i seguenti casi in cui è possibile risalire all'identità del segnalante:- eventuali richieste di autorità giudiziarie/di vigilanza o eventuali obblighi di legge.
- segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie, dalle quali derivi un procedimento penale.
Sono previsti provvedimenti a carico del segnalante che effettua una segnalazione in malafede, ingiuriosa, calunniosa o diffamatoria?Sì, sono previsti provvedimenti sanzionatori, ai sensi dei rispettivi CCNL, a carico di dipendenti o collaboratori che effettuino segnalazioni in malafede, ingiuriose, calunniose o diffamatorie.Che cosa si intende per segnalazione circostanziata?Si considera “circostanziata” la segnalazione che permette di individuare in modo sufficientemente dettagliato gli elementi oggettivi che consentono di avviare un’istruttoria, quali a titolo esemplificativo: modalità e finalità della condotta o dell’illecito, periodo di riferimento della condotta, attori coinvolti, quantificazione del danno, modalità di raggiro del sistema di controllo, copia della documentazione citata, ecc.Che cosa si intende per segnalazione in malafede?Per “malafede” si intende la segnalazione artificiosamente strutturata in modo da apparire oggettiva e circostanziata, ma che in realtà cela l’intenzione del segnalante di procurare un vantaggio a sé o a terzi a danno del segnalato o comunque un danno al segnalato, anche in assenza di vantaggio per il segnalante o per terzi.
Per “malafede” non si intende la segnalazione circostanziata, ma erronea, effettuata dal segnalante con la franca convinzione di agire in maniera corretta.È possibile allegare documentazione alla segnalazione?Sì. Tuttavia, non saranno presi in considerazione documenti, foto, video, registrazioni audio che possono rappresentare contenuto diffamatorio o calunnioso e possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari ovvero di segnalazione alle autorità competenti.Nell'esito dell'istruttoria sono coinvolti anche gli Organi di Vertice?Sì. Gli Organi di Vertice intraprendono le azioni ritenute necessarie in relazione a quanto segnalato e, se necessario, effettuano le dovute comunicazioni alle Autorità competenti. -
Come effettuare una segnalazione
Effettua una segnalazione dalla piattaforma CIP.OPENBLOW.IT